L’accesso alla tariffa agevolata è limitato ai clienti che, nella propria abitazione di residenza anagrafica, utilizzano un sistema di riscaldamento a pompa di calore, con le seguenti caratteristiche:
• deve trattarsi di un sistema di riscaldamento unico a pompa di calore, cioè di “un sistema formato da una o più pompe di calore (…); sono ammesse esclusivamente integrazioni da generatori di calore alimentati a fonti rinnovabili”. La compresenza tra pompa di calore e caldaia tradizionale, quindi, non consente l’accesso alla tariffa D1, ma vi sono delle eccezioni: si tratta di quei casi in cui ad esempio una pompa di calore viene installata in sostituzione di un preesistente generatore di calore (a gas/gasolio), che non viene rimosso ma rimane a disposizione come back-up esclusivamente per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza.
• deve essere entrato in funzione non prima del 1° gennaio 2008;
• le pompe di calore devono essere pompe di calore elettriche rispondenti ai requisiti prestazionali indicati nell’Allegato H del Dm 19 febbraio 2007 (“Decreto edifici”) o, in alternativa, nell’Allegato 2 del Dm 28 dicembre 2012 (“Conto termico”);
La delibera inoltre stabilisce che i clienti finali che intendono beneficiare della tariffa D1:
• siano dotati di misuratore (contatore) elettronico telegestito installato e in servizio;
• forniscano il proprio consenso all’effettuazione di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione;
• siano controparti di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore aderente.
Le richieste per l’accesso all’agevolazione tariffaria possono essere presentate tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2015. Le tempistiche per l’accesso sono le medesime dell’applicazione della tariffa agevolata.
Va comunque sottolineato che la delibera 205/2014/R/eel prevede che ai clienti aderenti alla sperimentazione si continui – anche post 2015 – ad applicare la tariffa D1 o in ogni caso “condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto all’aggiornamento delle condizioni” individuato dalla medesima delibera.
I venditori di energia elettrica del servizio di maggior tutela sono obbligati a offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione tariffaria, mentre i venditori del mercato libero possono valutare se offrire o meno questa possibilità ai propri clienti. Un elenco dei venditori del mercato libero che scelgono di aderire alla sperimentazione sarà pubblicato sul sito dell‘Autorità per l’energia.
Ma quali sono i vantaggi economici assicurati dal passaggio alla tariffa D1? La principale caratteristica della tariffa D1 è che ogni kWh viene pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume di consumo annuo. In questo modo, si evita il carattere “progressivo” tipico delle due tariffe domestiche obbligatorie attualmente in vigore (D2 e D3), che penalizzano i clienti con alti livelli di consumo annuo, quali possono essere quelli che impiegano pompe di calore elettriche.
La tariffa D1, invece, risulta tanto più vantaggiosa quanto più alti sono i consumi annui. In linea di massima, essa risulta maggiormente conveniente per contratti di fornitura con potenza impegnata superiore a 3 kW, mentre al di sotto di tale soglia occorre effettuare attente valutazioni.
Dalle analisi effettuate dall’Autorità per l’energia, si stima che:
• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza impegnata di 3 kW (tariffa D2), la D1 risulta più conveniente per consumi totalisuperiori a circa 4.500 kWh/anno;
• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all’unico contatore di casa, con potenza impegnata superiore a 3 kW (tariffa D3), la D1 risulta più conveniente per consumi totali almeno pari a circa 2.700 kWh/anno;
• per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata a un contatore separato (tariffa BTA), la D1 risulta sempre più conveniente, qualunque siano i valori di potenza impegnata e di consumo annuo.
Per tutte le ulteriori informazioni sulla tariffa D1, consigliamo di consultare la delibera dell’Autorità e anche la sezione di Nextville.it dedicata all’argomento.
Link:
La Tariffa D1 per le pompe di calore
http://www.nextville.it/Incentivi_e_Bandi/2163/Tariffa_D1_pompe_di_calore
Delibera Autorità energia 8 maggio 2014, n. 205/2014/R/EEL
Sperimentazione tariffaria per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni
http://www.nextville.it/normativa/2386/
Determinazione Autorità energia 20 maggio 2014 n. 9/2014
Moduli e procedure per la sperimentazione tariffaria per i clienti domestici che utilizzano pompe di calore come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione
http://www.nextville.it/normativa/2395/
Fonte:
http://www.energoclub.org/news/da-luglio-la-nuova-tariffa-sperimentale-per-le-pompe-di-calore
Filippo Franchetto, Redazione Nextville