Chiarimenti sulla conferma del super-ammortamento al 140% per l’acquisto di nuovi beni strumentali anche per il 2017.
La Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale è possibile imputare nel periodo d’imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all’art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:
- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018 purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
Per i soggetti che beneficiano di quest’ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d’imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, inclusi nell’Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l’impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un periodo iscritto all’albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:
- il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell’Allegato A e/o B;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;
Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando quel imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni sul super ammortamento.
Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell’art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:
- sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all’All. 3;
- le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Fonte: Rassegna Stampa sito “Fisco e Tasse” del 19/12/2016